Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 7 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. - 1. I laureati in giurisprudenza, che intendono svolgere la pratica forense, devono fare domanda di iscrizione alla scuola forense istituita presso il luogo in cui ha sede il tribunale nella cui circoscrizione essi risiedono.
      2. Al termine del corso, di durata annuale, gli iscritti sostengono, previa verifica dell'effettiva frequenza ai corsi, un colloquio per l'ammissione alla pratica forense.
      3. Il colloquio di cui al comma 2 verte sull'esposizione e sul commento del lavoro svolto durante l'anno. La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio espresso in decimi e rilascia, a coloro che abbiano ottenuto il voto minimo di sei decimi, l'attestazione di aver con profitto frequentato la scuola forense, necessaria per l'iscrizione alla pratica».